ISTITUZIONALE

Il riordino dell’Unione: che cosa stabilisce la legge, dove siamo e come intendiamo procedere

L’Unione Italiana Tiro a Segno è fatta di 258 Sezioni, di decine di migliaia di iscritti e tesserati e di oltre un secolo di storia, nel quale una funzione di interesse pubblico e una pratica sportiva hanno convissuto nelle stesse Sezioni, spesso nelle stesse persone.

Chi vive questa realtà può riconoscersi in tre principi.

Il primo: il tiro a segno italiano ha bisogno di regole chiare, perché la chiarezza delle regole protegge chi le rispetta.

Il secondo: le regole devono durare più a lungo di chi le scrive. Uno Statuto non si scrive per una stagione, ma per gli anni che verranno.

Il terzo: chi tiene aperti i poligoni ogni giorno possiede un’esperienza di cui la costruzione delle procedure operative ha bisogno.

Questo comunicato nasce da queste premesse. Spiega che cosa la legge ha stabilito, a che punto siamo e come intendiamo procedere.

L’articolo 8 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2026, n. 142, dispone il riordino dell’Unione, mantenendone espressamente l’unitarietà e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa. Non vengono quindi costituiti due enti distinti: viene ridefinita l’organizzazione di un’unica UITS, distinguendo le funzioni istituzionali da quelle sportive.

In sintesi, la legge interviene su quattro aspetti fondamentali.

Il primo riguarda la separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione e della contabilità. L’UITS continua a svolgere le proprie funzioni pubblicistiche, realizzando i fini istituzionali di istruzione, addestramento e certificazione per il tramite delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale. Le funzioni sportive sono affidate a un’Istituzione sportiva interna all’Unione, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale e di propri organi.

Il secondo riguarda gli organi di governo e il sistema organizzativo dell’Ente. La legge ne ridefinisce composizione, competenze e modalità di formazione, abrogando espressamente gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

Resta invece vigente l’articolo 59 del medesimo d.P.R., che definisce la natura e le finalità dell’UITS e stabilisce che l’Unione realizza i propri fini istituzionali attraverso le Sezioni TSN. La riforma conferma dunque il ruolo delle Sezioni sul territorio, inserendolo in un quadro rinnovato di responsabilità, direzione, coordinamento e vigilanza. Alle Sezioni resta riservato in via esclusiva il rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi e delle certificazioni per gli usi di legge.

Il terzo riguarda la rappresentanza sportiva. Il nuovo corpo assembleare non coincide con quello precedente: vi partecipano i rappresentanti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti al loro interno e i rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei Corpi dello Stato in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le Sezioni TSN che partecipano all’attività sportiva concorrono alla rappresentanza secondo la specifica disciplina prevista dalla legge e dal nuovo Statuto.

Non si tratta, pertanto, della semplice prosecuzione del precedente sistema assembleare, ma di un nuovo assetto della rappresentanza sportiva, con soggetti, organi e modalità di partecipazione ridefiniti.

Infine, la legge chiarisce le competenze dell’UITS in materia di sicurezza e gestione dei poligoni e dei campi di tiro delle Sezioni, attribuendo all’Unione il controllo tecnico, il rilascio delle agibilità, l’ammodernamento e la gestione centralizzata degli impianti, secondo le procedure previste dalla normativa.

L’Unione procederà alla riscrittura delle linee guida e all’aggiornamento delle direttive tecniche in materia di sicurezza, nel rispetto del procedimento previsto dalla legge. Un approccio nuovo, atteso da tempo, con procedure più snelle e uniformi, coerenti con il progresso dei materiali, delle tecnologie e degli impianti, mantenendo la sicurezza come requisito imprescindibile.

Il nuovo assetto organizzativo e della rappresentanza sportiva consente di comprendere anche le disposizioni sulla fase transitoria.

Il comma 25 dell’articolo 8 stabilisce che le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Istituzione sportiva possono essere indette soltanto dopo l’approvazione dello Statuto e il completamento degli adempimenti transitori previsti dalla legge. Stabilisce inoltre che le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima dell’approvazione dello Statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell’Istituzione sportiva.

Non si tratta di una valutazione discrezionale dell’Unione, ma dell’applicazione di una disposizione legislativa espressa. L’UITS, quale ente pubblico, è tenuta a conformare la propria attività alla legge e non può attribuire a tali procedure effetti che il legislatore ha escluso.

L’articolo 8 affida al Commissario straordinario il compito di provvedere all’adeguamento dello Statuto, ai fini della successiva approvazione da parte delle istituzioni competenti.

Lo Statuto non è un atto che si perfeziona esclusivamente all’interno dell’Unione. È approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa con il CONI limitatamente alla parte concernente l’ordinamento sportivo e il funzionamento dell’Istituzione sportiva.

La responsabilità dell’adeguamento è quindi attribuita al Commissario straordinario. I contributi conoscitivi e tecnici degli uffici, delle Sezioni e delle diverse componenti dell’Unione possono supportare questo lavoro, senza sostituire le competenze e le responsabilità stabilite dalla legge.

Anche lo Statuto attualmente vigente, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 13 gennaio 2025, ha richiesto un’approvazione ministeriale. Il nuovo procedimento è ora disciplinato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 108 del 2026, che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nell’abrogato articolo 62 del d.P.R. 90/2010.

Il mandato affidato al Commissario è finalizzato ad assicurare una transizione ordinata e regole conformi al nuovo quadro legislativo, a tutela delle Sezioni, degli atleti, dei tecnici, degli iscritti e dei tesserati e della legittimazione dei futuri organi.

Nel frattempo, l’attività quotidiana delle Sezioni prosegue nel rispetto delle disposizioni applicabili. Fino al completamento degli adempimenti transitori previsti dalla legge continuano infatti ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti. Il riordino non comporta, di per sé, la sospensione di gare, tesseramenti, corsi, attività di addestramento e certificazione o degli altri adempimenti ordinari.

Approvato lo Statuto, seguiranno l’adozione del regolamento di amministrazione e contabilità e degli ulteriori regolamenti attuativi. Le Sezioni adegueranno, qualora necessario, la propria organizzazione amministrativa e contabile nei termini previsti dalla legge.

È nella definizione delle disposizioni attuative e delle procedure operative che l’Unione intende valorizzare l’esperienza di tutte le componenti, dalle Sezioni ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. I contributi saranno acquisiti attraverso modalità che verranno comunicate per tempo mediante i canali istituzionali, affinché il confronto possa contribuire concretamente all’organizzazione delle attività istituzionali e sportive.

La costituzione degli organi dell’UITS e dell’Istituzione sportiva avverrà secondo le rispettive procedure e i termini stabiliti dalla legge e dal nuovo Statuto.

Il tiro a segno italiano ha attraversato più di un secolo di storia e più di una stagione di cambiamento. Affronterà anche questa fase con disciplina, precisione e rispetto delle regole: le stesse qualità che chiediamo a ogni tiratore sulla linea di tiro.