Corte dei conti

La Unione Italiana Tiro a Segno non beneficia di contributi da parte dello Stato per effetto di quanto stabilito dall’art.63, comma 1, del dPR 15 marzo 2010 n.90 recante (Entrate dell'Unione italiana tiro a segno) “1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da: a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale; b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche; c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo; d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato; e) corrispettivi per eventuali attività rese; f) entrate eventuali e diverse; g) rendite patrimoniali”, non viene assoggettata al controllo di gestione da parte della Corte dei Conti.