Sabato 18 gennaio 2020 si è svolto a Bologna un incontro tra i Presidenti dell'Emilia Romagna ed il Commissario Straordinario UITS Igino Rugiero.
Durante la riunione i rappresentanti delle Sezioni TSN hanno avuto modo di esporre una serie di quesiti inerenti diversi aspetti riguardanti l'attività sportiva ed istituzionale dell'Unione Italiana Tiro a segno che si riportano di seguito:
In base alla nuova legge sull’Ordinamento Sportivo, la n.86 del 2019 che affida alla UITS il rilascio delle nuove agibilità dei campi di tiro e degli impianti di tiro a segno, cosa sta predisponendo la stessa UITS in merito?
La legge delega il Governo ad adottare un provvedimento che trasferisca le “funzioni connesse alla vigilanza” dalla A.D. alla UITS.
La UITS non è stata ancora chiamata ad esprimersi su tema.
Quale è la sua posizione sulle specialità di tiro “non ISSF”? Vista l’importanza di queste discipline per le piccole Sezioni che non possono organizzare gare federali (presidente Faenza membro consiglio CNDA), intende risolvere il problema dell’avancarica italiana riallacciando il rapporto di collaborazione con la CNDA in essere dal settembre 2009 e interrotto unilateralmente dalla precedente dirigenza (vedi ”Nota informativa UITS” del 03/03/2017 prot. 1991/17 a firma del segretario De Giusti)?
Ho letto con attenzione la lettera del Presidente dell’Associazione. Non c’è alcuna preclusione da parte della UITS a stabilire un nuovo accordo con l’associazione che però offra la doverosa tutela dei tesserati delle Sezioni TSN. Gli uffici della UITS mi hanno riferito che anche le proposte di accordo formulate dal Commissario Soro non sono state accettate dalla associazione per cui mi aspetto un nuovo documento da parte della CNDA da sottoporre all’esame degli Uffici.
Quali sono le possibilità di miglioramento di intranet e del sistema gestionale?
Abbiamo incontrato la società Coninet che ha raccolto le nostre osservazioni sulle criticità emerse nel corso del tempo e ci hanno assicurato maggiore attenzione alle richieste della UITS. Al momento si stanno chiudendo alcune attività rimaste in arretrato e non appena completate proporremo le modifiche al gestionale delle gare.
Quali sono le ragioni della modifica dello Statuto delle Sezioni?
Come sapete è stato modificato lo Statuto nazionale (quello UITS) per adeguarlo ai nuovi principi CONI. Ovviamente andrà condotta una verifica sulla conformità al nuovo modello nazionale dello Statuto sezionale (quello delle Sezioni) per cui si può cogliere l’occasione di una rivisitazione del modello sezionale coinvolgendo nel processo di revisione la base.
Campionati Italiani: quando sarà comunicata la data per dare modo agli atleti e alla Sezione organizzatrice di programmare l’attività? La sede di Bologna sarà confermata?
Il Programma Sportivo Federale (PSF) è stato approvato ed è attualmente in vigore. Non si prevede di apportarvi alcuna modifica. Si deve tenere presente che quest’anno nel periodo usuale in cui si tenevano i Campionati Italiani ci saranno le Olimpiadi di Tokio 2020 per cui ho interessato il Direttore Tecnico Valentina Turisini di fornirmi alcune date in cui si potrebbero svolgere e che non impattino con le attività federali. Ritengo che la sede che ospiterà le gare rimanga la Sezione di Bologna salvo che vi siano particolari ragioni logistiche organizzative – legate appunto ai Giochi Olimpici e Paralimpici – che ci costringano ad individuare altre sedi.
Per quanto riguarda le domande poste dalla Sezione TSN di Savona durante l'incontro con i Presidenti della Liguria relativamente alla possibilità da parte delle Polizie Locali di utilizzare strutture diverse dai TSN e di non pagare la quota di iscrizione, si rappresenta che:
- L'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286 recante disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, dispone che “coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici o privati, sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”. La stessa legge stabilisce, altresì, che il Ministero della Difesa, con proprio decreto, adegui annualmente la quota prevista per l'iscrizione obbligatoria.
- L’art. 251 del D.Lgs n.66/2010 stabilisce per quanto riguarda i poligoni concessi alle Sezioni TSN “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”.
- L’art. 59 del DPR n.90/2010 stabilisce che “L'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonchè di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno”.
- L’art. 18 del DM n.145/87 prevede che “ Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti delle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonche' con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale. 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonche', previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco puo' disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto”.
- gli agenti di Polizia Municipale, sono di regola in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e pertanto qualificati a portare l'arma d'ordinanza durante l'attività di servizio, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 “legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale”.
- il Ministero dell'Interno con il decreto n.145 ha chiarito che, fatto salva l’iscrizione obbligatoria alla Sezione TSN da parte degli agenti di Polizia Locale, i Comuni nell’attuare i programmi di addestramento nel caso in cui non dispongano di un proprio poligono possono stipulare apposite convenzioni con le Sezioni di tiro a segno nazionale.
A ben vedere le disposizioni in commento escludono che i poligoni privati possano legittimamente ospitare e certificare l’attività addestrativa in favore delle polizie locali.